Le rivendite speciali di generi di monopolio, ai sensi dell'art. 22 della L. 1293/1957, sono istituite:
- A.per particolari esigenze del pubblico servizio, se mancano le condizioni per altri punti vendita
- B.per vendere prodotti diversi dai tabacchi, come i liquidi da inalazione
- C.esclusivamente nei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a quella fissata dal regolamento
- D.solo su richiesta del Comune, per i locali di proprietà comunale
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A. per particolari esigenze del pubblico servizio, se mancano le condizioni per altri punti vendita
Art. 22 L. 1293/1957: le rivendite speciali soddisfano particolari esigenze del pubblico servizio, anche temporanee, quando mancano le condizioni per una rivendita ordinaria o per un patentino.