Ai fini IRPEF, i redditi inerenti ai terreni e ai fabbricati iscritti o da iscrivere nel catasto sono classificati come:
- A.redditi d'impresa
- B.redditi diversi
- C.redditi di capitale
- D.redditi fondiari
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D. redditi fondiari
Art. 25 TUIR: sono redditi fondiari quelli inerenti ai terreni e ai fabbricati situati nel territorio dello Stato iscritti o da iscrivere nel catasto edilizio urbano o dei terreni.