In base all'art. 2 del Testo unico accise, l'accisa è esigibile:
- A.alla data di emissione della fattura di acquisto
- B.all'atto dell'immissione in consumo nel territorio dello Stato
- C.al momento della fabbricazione del prodotto
- D.al momento dell'ingresso del prodotto nel deposito fiscale
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B. all'atto dell'immissione in consumo nel territorio dello Stato
Art. 2, comma 2, D.Lgs. 504/1995: l'accisa è esigibile all'atto dell'immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato; la fabbricazione fa solo sorgere l'obbligazione.